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Per questo tipo di confraternite non è possibile acquisire la personalità giuridica. È tuttavia praticabile la strada dell’aggregazione con una confraternita dotata di personalità giuridica e non più attiva ma esistente al 1929 esistente all’interno dello stesso comune.
I passi da seguire in questo caso sono:
1) il Vescovo diocesano deve nominare un commissario della confraternita “quiescente” a norma del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, perché provveda all'iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi, governando la confraternita per un tempo determinato, oppure i confratelli della confraternita attiva assumono i ruoli direttivi della confraternita “quiescente” provvedendo alla nomina degli organi direttivi e provvedere all’iscrizione nel registro e agli altri atti amministrativi.
2) Si richiede alla prefettura il trasferimento della sede presso la confraternita “attiva”.
3) Si fa richiesta al ministero dell’interno di aggiungere al nome della confraternita “quiescente” quello della confraternita “attiva”.