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Dall'esame della normativa vigente [2] appare chiaro che le confraternite del tipo in esame, pur essendo rimaste di fatto per oltre cento anni alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, sono tuttora equiparate alle IPAB e soggette di conseguenza alla relativa normativa fino a che il fine di culto non sia civilmente riconosciuto con decreto ministeriale. Esse pertanto non possono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche private.
Le confraternita con fine di culto non ancora riconosciuto formalmente possono trovarsi in situazioni di fatto assai differenti: alcune svolgono attività in modo continuativo e provvedono regolarmente all'elezione degli organi statutari; altre svolgono attività soltanto in occasione delle feste patronali e non provvedono a regolari elezioni altre infine non svolgono più attività da diversi anni, e tuttavia seguitano ad esistere formalmente [3].
Il Ministero dell'Interno ha indicato nella circolare ministeriale n. 111 del 20 aprile 1998 la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento civile dei fine di culto
1. Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale
2. Assenso dell'Ordinario diocesano
3. Decreto di erezione o, in mancanza, attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano
4. Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto
5. Documenti comprovanti l'esistenza della confraternita al 7 giugno 1929
6. Statuto
7. Prospetti economici analitici relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente, sottoscritti dal legale rappresentante
8. Relazione storico-
Appare evidente l'opportunità che le confraternite amministrate da un commissario straordinario ricostituiscano gli organi statutari prima di deliberare la richiesta di riconoscimento del fine di culto di cui al n. 4. La procedura è la seguente:
a) ammissione di un congruo numero di confratelli con delibera del commissario o dell'Ordinario diocesano;
b) convocazione dell'assemblea per l'elezione degli organi statutari;
c) elezione del moderatore e degli organi statutari;
d) conferma del moderatore da parte dell'Ordinario diocesano.
La delibera, di cui al n. 4, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento dei fine esclusivo o prevalente di culto non deve essere fatta con atto notarile; è sufficiente che essa risulti da una copia dei libro dei verbali, autenticata dal cancelliere della curia diocesana.
I documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7 giugno 1929, di cui al n. 5, possono consistere -
Nel caso che lo statuto della Confraternita riconosciuta risulti per vari aspetti meno congruo con l'attuale configurazione concreta e con l'attività spirituale e pastorale della stessa e, in, ogni caso, bisognoso di adeguamento alla disciplina del codex 1983 in materia di associazioni di fedeli, sarà bene procedere successivamente, ottenuto il riconoscimento del fine di culto, al necessario aggiornamento, coinvolgendo i confratelli.
I prospetti economici, di cui al n. 7, consistono nell'indicare le entrate e le uscite dei singoli anni e il saldo esistente, nonché l'eventuale stato patrimoniale al 31 dicembre precedente.
A questo punto si dovrà seguire una delle tre strade viste in precedenza:
1) la confraternita viene ricostituita;
2) la confraternita viene ricostituita e trasferisce la sede della stessa un’altra di recente costituzione all’interno dello stesso comune che ne è priva;
3) la confraternita viene soppressa.
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[2] Le confraternita aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non riconosciuto formalmente con regio decreto o con decreto ministeriale si trovano attualmente in una situazione di difficile qualificazione, che potremmo dire di "limbo", a causa della loro inadempienza nel chiedere l'accertamento dei fine secondo quanto previsto dalla normativa pattizia dei 1929.
L'art. 71 delle Norme approvate con il Protocollo dei 15 novembre 1984 dispone nel secondo comma:
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Il richiamato art. 77 a sua volta dispone: "L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. Sino all'approvazione suddetta tutte indistintamente le confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 52" (ora, peraltro, l'approvazione è data con decreto del Ministro dell'Interno e non v'è più la necessità dei previo parere del Consiglio di Stato).
L'art. 52, capoverso, si riferisce alle confraternita che non hanno scopo esclusivo o prevalente di culto (cioè a quelle del secondo tipo), e stabilisce: "Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto".
[3] Poiché queste confraternite non hanno ancora avuto il riconoscimento civile dei fine di culto, e quindi secondo le norme di derivazione concordataria sono regolate dalla legge dello Stato e non possono essere soppresse con effetti nell'ordinamento civile attraverso un decreto del Vescovo diocesano.
Nel caso che una confraternita possieda dei beni, e questi siano amministrati da un commissario nominato dal Vescovo diocesano, non è quindi possibile la soppressione con devoluzione del patrimonio da parte dell'autorità ecclesiastica, perché l'ente è sotto la vigilanza dell'autorità civile. Non è possibile neppure l'accertamento del fine di culto se prima non viene ricostituita l'assemblea dei sodali e ripresa l'attività. Non resta perciò che fare ogni sforzo per ricostituire la confraternita e chiedere l'accertamento dei fine di culto nel rispetto di tutti i requisiti indicati nella Circolare Ministeriale n. 111/1998 e soltanto successivamente procedere alla soppressione
Nel caso che tali confraternite non abbiano alcun patrimonio è sufficiente che il Vescovo con proprio decreto revochi il riconoscimento e la personalità giuridica nell'ordinamento canonico ai sensi del can. 120, § I. A livello civile resterà un "simulacro" di confraternita, finché la competente autorità non provvederà ad estinguerlo.